PREFAZIONE
L’Associazione Percorsi Intrecciati si è costituita a Torino (Italia) il 01 luglio del 2017 con lo scopo di fornire assistenza e sostegno a persone indigenti che, per innumerevoli motivi, non hanno accesso ad un sistema educativo, civile e, a volte, nemmeno religioso. L’associazione propone non un semplice aiuto occasionale, ma una rete solidale di vite umane che intrecciandosi da persona a persona, accompagnerà il reinserimento sociale di uomini, donne e bambini in difficoltà. Ed è proprio come in una rete: i singoli fili che compongono l’iniziativa si intrecciano e sostengono un unico grande disegno.
Il logo, elaborato dallo scrittore Salvatore Pristerà, sintetizza l’intento di Percorsi Intrecciati. Gli elementi colorati, che riprendono i colori della bandiera della pace, rappresentano l’armonia presi tutti insieme ma, in questo caso, gli elementi scorporati focalizzano l’attenzione sull’umanità nelle sue diverse condizioni sociali, economiche e di vita. Dall’umano intreccio di queste condizioni realizzeremo il nostro progetto di solidarietà, contando sulla partecipazione di tutti i colori sociali. Il compito peculiare dell'Associazione è di natura prettamente socio-assistenziale: aiuti sanitari alle famiglie indigenti, educazione, protezione delle persone in condizioni di fragilità, sostegno alle comunità, alimentazione, sviluppo dell'arte e della cultura, rispetto, cura e crescita dell'ambiente territoriale in Italia, in Bolivia e nel resto del mondo. Le principali attività saranno costituite dalla raccolta fondi, corsi di formazione, incontri, eventi, forum, convegni, conferenze, seminari, tavole rotonde, meeting, giornate a tema, simposi, pranzi e/o cene a carattere benefico, ecc.
Art. 1 DENOMINAZIONE
E’ costituita l’Associazione non lucrativa di utilità sociale denominata “PERCORSI INTRECCIATI”, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.
Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia redatto in conformità alla normativa contenuta nel Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modificazioni nonché ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii.
E’ obbligo dell’associazione usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus” una volta iscritta al registro. La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’associazione al RUNTS.
L’efficacia della suddetta clausola è subordinata alla decorrenza del termine ex art. 104,c.2 d.lgs. 117/2017; nello stesso termine si avrà contestuale cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie divenute incompatibili.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 SEDE
L’Associazione ha sede in Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
L’Assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate nonché aderire ad altre associazioni, enti o società con scopo mutualistico quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini sociali.
Art. 3 SCOPI E OGGETTO SOCIALE
L'associazione è un'istituzione apolitica, interconfessionale, senza fini di lucro, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo dell’assistenza sociale e socio sanitaria.
L'Associazione riconosce come priorità la tutela dei diritti fondamentali inalienabili degli individui. Scopo dell'Associazione è favorire la solidarietà e creare percorsi sia con iniziative locali che attraverso gli interscambi con altri Paesi: operando a favore dei minori in difficoltà e in stato di abbandono; svolgendo attività di cooperazione allo sviluppo verso popolazioni del terzo mondo; stabilendo buoni rapporti sia personali che istituzionali allo scopo di promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale dei cittadini che si trovano in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale, con focalizzazione sulle situazioni di bisogno presenti nei paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione alla Bolivia e al territorio italiano; favorendo la reale possibilità dell’accesso al diritto all’istruzione, alle cure mediche e sanitarie, al lavoro, nel rispetto della persona umana, senza distinzioni e con pari diritti e doveri in Italia e nei paesi in via di sviluppo; promuovendo e conseguendo la concreta parità fra i sessi con iniziative dirette a superare i pregiudizi e le difficoltà economiche, sociali e culturali.
Per conseguire gli scopi sociali nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione si propone, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Si propone, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di svolgere le seguenti attività:
-
Assistenza sociale e socio-sanitaria e cooperazione internazionale
-
Raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 del d.lgs 117/2017)
Le attività sono rivolte a connazionali o immigrati che necessitano di aiuto concreto in Italia e nei paesi in via di sviluppo.
L’Associazione intende perseguire le seguenti attività:
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Supporto materiale e assistenza sanitaria a persone in difficoltà oggettiva soggettiva e sociale. (su territorio nazionale), con particolare focalizzazione alla malattia del Chagas;
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Sviluppo di progetti atti a migliorare la vita e la stabilità di insediamenti rurali e/o primigeni dei paesi del “terzo mondo” previo invio di tecnici e di personale cooperante per la realizzazione di piccole infrastrutture a garanzia di beni di prima necessità all’interno dei contesti citati in collaborazione con le missioni e le autorità locali (In Bolivia);
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Interscambio culturale e della vigilanza democratica contro la violazione dei diritti umani;
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Gestione di servizi di accoglienza e prima assistenza, a sostegno e all’inserimento degli immigrati o di Italiani nella società civile, attraverso attività informative ed educative, o comunque qualunque iniziativa ed attività che siano ritenute rilevanti da parte dei soci;
-
Organizzazione di iniziative per la raccolta fondi e la relativa distribuzione nei limiti e nelle forme imposte dalle leggi vigenti.
L’Associazione, per realizzare gli scopi primari, potrà svolgere qualunque attività direttamente connessa nonché accessoria, a quella sopra elencata, in quanto integrative delle stesse, consistenti, a titolo esemplificativo, nel:
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promuovere, organizzare, partecipare alla promozione di conferenze, mostre, convegni, congressi, riunioni, esibizioni ed ogni altro evento che possa contribuire al perseguimento dello scopo dell'Associazione.
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sostenere con: borse di studio, borse lavoro, sostegno economico, dare alloggio e vitto, e provvedere all’ educazione di minorenni e persone di famiglie in stato di difficoltà.
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supportare, anche con il contributo finanziario, iniziative dirette o indirette che abbiano finalità di solidarietà sociale e siano volte a rilevare e migliorare le condizioni socio sanitarie di persone, in particolare minorenni, svantaggiate e prive di adeguata assistenza.
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agire in collaborazione con altre Associazioni e con Enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione;
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costituire o partecipare alla costituzione, o sovvenzionare, qualsiasi Associazione, Istituzione o Fondazione con lo scopo, analogo o strumentale di perseguire quello dell'Associazione e sottoscrivere e prestare garanzie monetarie per qualsiasi scopo di interesse collettivo, considerato rientrante negli scopi dell'Associazione;
-
versare contributi e fare donazioni ad ogni Associazione, Istituzione o Fondazione, in Italia ed all'estero, che abbia scopi simili a quelli dell'Associazione;
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stipulare Convenzioni o Associazioni con altre realtà di qualsiasi natura esse siano, per sviluppare progetti che rientrino nelle finalità dell'associazione.
Tutte le attività di cui sopra saranno svolte a titolo gratuito ed avranno l’esclusiva finalità di solidarietà sociale, con particolare riferimento al conseguimento del prioritario fine istituzionale socio-assistenziale.
Art. 4 DURATA
La durata dell’Associazione non è determinata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati secondo quanto stabilito all’art. 30 del presente Statuto. L'esclusione è accertata dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 5 ASSOCIATI
L’adesione all’Associazione ha carattere di volontariato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico che intendano condividere gli scopi indicati all'art. 3 e collaborare per il loro perseguimento condividendone lo spirito e gli ideali.
Possono fare parte dell’Associazione anche le persone giuridiche, per il tramite di un delegato delle stesse, e le Associazioni con scopi analoghi e complementari, che condividano le finalità dell’Associazione e dichiarino di accettare le regole di struttura e di funzionamento.
Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
La qualità di associato è intrasmissibile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti i maggiorenni spetta l'elettorato attivo e passivo.
E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.
Fatte salve le deroghe evidenziate nel seguito, la qualifica di associati si acquista per mezzo del consenso del Consiglio Direttivo e si conserva per l'intero esercizio in corso e per i successivi, subordinatamente al rispetto delle disposizioni statutarie e di eventuali regolamenti. La partecipazione non può essere temporanea, fatti salvi il diritto di recesso e gli altri casi di cessazione previsti dal presente statuto.
Art. 6 CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI
Gli associati sono divisi nelle seguenti categorie:
- Fondatori
- Ordinari
- Sostenitori
- Onorari
a) FONDATORI: sono coloro che hanno promosso la costituzione del sodalizio, compaiono nell'atto costitutivo e sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
b) ORDINARI: sono coloro che avendo fatto domanda di adesione all'associazione ne hanno ottenuto l'ammissione e sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
c) SOSTENITORI: sono le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, che hanno versato un contributo di entità libera superiore alla quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
d) ONORARI: sono gli associati che, dietro proposta del Consiglio Direttivo, vengono nominati tali dall'assemblea generale dei soci in riconoscimento di speciali benemerenze e servizi resi all'associazione.
ART. 7 DOMANDA DI AMMISSIONE
Per ottenere l'ammissione all'associazione occorre:
-
Presentare domanda scritta compilando in ogni sua parte il modulo predisposto
-
Conoscere e accettare le norme del presente Statuto
L'ammissione ad associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore/tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Nel caso in cui la domanda sia respinta, il Consiglio Direttivo provvederà al rimborso della quota associativa eventualmente già versata.
-
Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci/ o altro organo.
-
Il ricorso all'assemblea/o altro organo dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro associati, dopo che gli stessi abbiano versato la quota associativa.
Art. 8 DIRITTI E DOVERI
Tutti gli associati hanno il diritto di:
-
partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
-
partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
-
godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
-
di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
Gli associati minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell’art. 14 del presente Statuto.
Tutti gli associati hanno l’obbligo di:
-
osservare il presente Statuto, i regolamenti, le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
-
mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
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mantenere l'assoluta riservatezza nei confronti degli associati e dei soggetti che verranno ad essere in contatto, diretto e indiretto, con i programmi e le iniziative dell'associazione, in merito alla diffusione dei dati sensibili, alla diffusione di informazioni riguardanti il privato ed alle attività svolte;
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difendere il buon nome dell'Associazione;
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di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione;
-
corrispondere le quote associative.
Art. 9 CAUSE DI CESSAZIONE
Gli associati cessano di partecipare all’Associazione:
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per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo entro il termine dell’anno solare
-
per esclusione, prevista quando l’associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione o che semplicemente siano contrastanti con gli scopi perseguiti dall’Associazione. L’esclusione è deliberata ad insindacabile giudizio dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante avviso scritto all’associato interessato;
-
per decesso. Il decesso dell’associato non conferisce agli eredi alcun diritto in ambito associativo.
Art 10 PERDITA QUALIFICA DI ASSOCIATO
La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione, né lo stesso può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Inoltre, lo scioglimento del rapporto associativo comporta la decadenza da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione, sia all’esterno per designazione o delega.
Art. 11 ORGANI ASSOCIATIVI
Gli Organi Associativi sono:
-
l’Assemblea degli Associati
-
il Consiglio Direttivo
-
il Presidente
-
il Collegio dei Revisori (se nominato)
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell’incarico ricoperto.
Art. 12 ASSEMBLEA
L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.
Art. 13 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
La convocazione dell’Assemblea
-
Ordinaria: deve essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione;
-
Straordinaria: deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.
La convocazione deve avvenire mediante invio e-mail o comunicazione scritta essa deve contenere il giorno, l’ora e il luogo della prima e della eventuale seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, potrà essere convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia. L’Assemblea potrà essere tenuta eventualmente anche in videoconferenza rispettando i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento dei soci.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci, l’intero Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato).
Art. 14 DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO IN ASSEMBLEA
Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti gli associati maggiorenni, purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun associato spetta solo 1 (uno) voto. Gli associati minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto di voto attivo e passivo.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato non può avere più di 3 (tre) deleghe.
In casi particolari, il Consiglio Direttivo, in sede di convocazione dell’Assemblea, potrà ammettere il voto per corrispondenza o altro equipollente, oltre alle modalità ordinarie previste dall’art. 17.
Art. 15 VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.
Art. 16 COMPITI DELL’ASSEMBLEA
All’Assemblea spettano i seguenti compiti
IN SEDE ORDINARIA:
-
approvare il bilancio/rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso e le relazioni che ne fanno parte; ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 117/2017;
-
approvare l’eventuale bilancio/rendiconto economico-finanziario preventivo ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 117/2017;
-
eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
-
ratificare i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
-
in presenza di giusta causa, può revocare il Consiglio Direttivo o suoi componenti;
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nominare gli organi di controllo previsti dallo Statuto;
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approvare l’eventuale regolamento interno;
-
deliberare sul ricorso presentato dall’associato avverso il provvedimento di esclusione emanato dal Consiglio Direttivo;
-
deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;
-
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
IN SEDE STRAORDINARIA:
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deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
-
deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
-
deliberare, in caso di scioglimento, sulla destinazione del patrimonio sociale;
-
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
Il Presidente o il facente funzioni nomina tra gli associati un segretario verbalizzante.
Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati.
Art. 17 SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente. In mancanza dei suddetti, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza e/o impedimento di questo, da qualsiasi altro aderente all’Associazione, su designazione dei presenti all’Assemblea.
Al Presidente spetta la verifica per l’ammissione al voto degli associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione delle adunanze e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario. L’assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. E’ fatta a scrutinio segreto l’elezione delle cariche sociali. Il Presidente dell’assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre associati, scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.
Le deliberazioni dell’Assemblea prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti e non potranno essere variate se non su delibera di altra Assemblea.
Art. 18 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 3 (tre) anni. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri, eletti tra i soci, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea degli associati, e rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo.
In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, vi subentrano i primi dei non eletti nell’ultima votazione. La sostituzione va ratificata all’Assemblea ordinaria. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
In caso di dimissioni della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto.
Entro 30 (trenta) giorni dovrà essere convocata l’Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni.
All’interno del Consiglio Direttivo possono essere nominati 1 (uno) o più vice Presidenti, 1 (uno) Segretario e 1 (uno) Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto.
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
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le proposte per un indirizzo generale e sviluppo dell’Associazione;
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le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali per la gestione dell’Associazione;
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la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio;
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la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
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la fissazione delle quote associative;
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la redazione di un eventuale regolamento interno atto a regolare la gestione ordinaria da sottoporsi a successiva approvazione dell’Assemblea
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la delibera sull’ammissione di nuovi associati e l’eventuale esclusione nei casi previsti dall’art. 9;
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ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
In caso di urgenza il Presidente del Consiglio Direttivo può prendere i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest' Organo nella sua prima riunione successiva.
Per le spese non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo rispondono personalmente verso i terzi gli associati che hanno agito nel nome dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 (due) volte l’anno ovvero ogni qual volta vi sia materia su cui deliberare o ove il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con comunicazione scritta da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.
Si ritengono comunque valide le riunioni in difetto di convocazione formale o mancato rispetto del preavviso, nel caso siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e tutti i membri si dichiarano edotti sugli argomenti in discussione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o da un consigliere designato dai presenti.
Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e contenute nell’apposito libro verbali consiglio direttivo.
Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
Art. 19 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea degli associati, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 (tre) anni. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
Il Vice Presidente, nominato con identiche modalità, coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Vice Presidente dell’Associazione riveste automaticamente anche la carica di Vice Presidente del Consiglio Direttivo e quella di Vice Presidente dell'Assemblea.
Art. 20 SEGRETARIO E TESORIERE
Ove sia nominato, il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad medesimo spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento.
Ove sia nominato, il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario, dal Vicepresidente o dal Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere, dal Vicepresidente o dal Presidente.
Art. 21 IL COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori, ove nominato, è composto da 3 (tre) membri, anche estranei all’Associazione. I suoi componenti sono eletti dall'assemblea, durano in carica fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio sociale e sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente ed ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. I revisori dei conti vigilano sulla gestione economica e finanziaria dell'associazione esprimendo il proprio parere sul bilancio consuntivo o sul rendiconto economico e finanziario dell’Associazione.
Art. 22 SETTORI E SEZIONI
L'Associazione potrà strutturarsi in settori di attività disciplinati da specifici regolamenti organici, che faranno parte integrante del presente statuto. Potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno per meglio raggiungere gli scopi dell’Associazione stessa.
Art. 23 PROVENTI E ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
I proventi dell’Associazione sono costituiti da:
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quote associative
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eventuali contributi o elargizioni fatte da associati o da terzi, come a titolo di esempio:
-
contributi volontari di associati e terzi (persone fisiche e giuridiche)
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versamenti volontari di associati oltre alle quote annuali
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contributi di Pubblica Amministrazione, Enti locali, Istituti di Credito ed Enti in genere
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donazioni e lasciti di terzi e/o associazioni
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entrate derivanti da organizzazione di attività sociali, come:
-
attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs 460/97 e successive modifiche e integrazioni
-
entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell’offerta di beni o servizio di modico valore, purché offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
-
tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell’Associazione.
Tutti o alcuni dei predetti proventi possono essere considerati ad incremento del patrimonio dell’Associazione.
Tutti i versamenti, quote, lasciti, contributi annuali e/o una tantum effettuati dagli associati a qualunque titolo sono volontari e restano acquisiti a titolo definitivo dall’Associazione senza alcun obbligo di restituzione da parte di quest’ultima ad alcun titolo o causale. Unica eccezione sono le somme versate a titolo di prestito eventualmente richieste dalla Associazione la quale determinerà le modalità di restituzione.
Art. 24 FONDO DI COSTITUZIONE E PATRIMONIO SOCIALE
Il fondo sociale è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno in sede di costituzione dell’Associazione. Il patrimonio sociale è costituito da:
-
beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
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eventuali fondi di riserva costituiti con i residui di gestione.
Art. 25 QUOTA ASSOCIATIVA
L’importo della quota associativa è fissata annualmente nel suo ammontare dal Consiglio Direttivo. La quota associativa e il contributo associativo sono personali, non rimborsabili né rivalutabili e intrasmissibili.
Art. 26 DISTRIBUZIONE DI UTILI
L' Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitali durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento perseguono finalità analoghe.
L' Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionale o di quelle ad esse direttamente connesse. In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell'Associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere devoluti agli associati, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini associativi, salvo diverse disposizioni di legge.
Art. 27 ANNO SOCIALE
L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio/rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio/rendiconto economico-finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
Art. 28 FORO COMPETENTE
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e i associati, così come tutte le controversie inerenti l’interpretazione o esecuzione del presente Statuto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Torino.
Art . 29 MODIFICHE STATUTARIE
Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto a voto, che le dovranno far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo stesso. L'esame delle proposte sarà effettuato da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con le modalità di cui all'art. 13.
Art. 30 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria degli associati che nominerà, se necessario, anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Il patrimonio non potrà essere suddiviso tra gli associati.
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L’efficacia della suddetta clausola cesserà di avere efficacia alla decorrenza del termine ex art. 104,c.2 d.lgs. 117/2017; nello stesso termine si avrà contestuale efficacia delle successive disposizioni.
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L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’’associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
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In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
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Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
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L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Art. 31 NORMA FINALE
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o da un eventuale regolamento, si applicano le norme del Codice Civile, del D.Lgs. 460/1997 e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 noto come Codice del Terzo settore e relativi decreti attuativi nonché le norme e le leggi in materia vigenti.